Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto con Creditami S.r.l. - Società di Mediazione Creditizia con le seguenti modalità:
Si richiede di indicare nel contenuto della segnalazione le seguenti informazioni:
Si precisa che l'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) non è competente per la risoluzione delle controversie eventualmente sorte con Creditami S.r.l. - Società di Mediazione Creditizia. Tale organismo, infatti, è competente per i ricorsi che il cliente volesse presentare nei confronti degli intermediari eroganti (banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art 106 TUB, confidi). Per tale motivo, a beneficio del cliente, Creditami mette a disposizione e consegna al cliente la Guida "ABF in parole semplici" predisposta da Banca d'Italia.
*Il reclamo verrà trattato entro 60 giorni dal ricevimento dello
stesso.
Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria il cliente
e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione
presso uno degli organismi iscritti nell’apposito registro, se ciò è
prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria.
Si precisa che il cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario
(“ABF”) per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio.
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